Chi è l'arbitro assicurativo
L'Arbitro assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale di risoluzione alternativa delle controversie in materia assicurativa, operativo dal 15 gennaio 2026.
È stato istituito in attuazione dell'articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
L'AAS consente a cittadini e imprese di risolvere le controversie con le compagnie di assicurazione e con gli intermediari assicurativi in modo semplice, rapido ed economicamente sostenibile, senza dover ricorrere immediatamente al giudice.
Il procedimento si svolge interamente online, ha un costo contenuto ed è deciso da un Collegio composto da esperti indipendenti, nominati dall'IVASS, che rappresentano in modo equilibrato gli interessi coinvolti. Le decisioni dell'Arbitro non hanno natura vincolante come una sentenza, ma il loro mancato rispetto comporta specifiche conseguenze in termini di pubblicità dell'inadempimento.
Elemento centrale del sistema è il reclamo preventivo all'impresa o all'intermediario, che costituisce un presupposto necessario per poter adire l'Arbitro. In questo senso, l'AAS si inserisce come passaggio preliminare strutturato nella gestione delle controversie assicurative, assumendo un ruolo sempre più rilevante anche in relazione ai sinistri stradali.


IN QUALI CASI SI PUò ADIRE
È possibile adire l'Arbitro assicurativo (AAS) per le controversie derivanti da un contratto di assicurazione già concluso che sorgano tra il cliente e l'impresa di assicurazione e/o l'intermediario assicurativo.
Possono presentare ricorso:
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il contraente;
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l'assicurato;
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il beneficiario;
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il danneggiato che può agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione, come accade, in particolare, nei casi di responsabilità civile auto.
L'Arbitro assicurativo può essere adito per controversie relative sia alle assicurazioni danni (ad esempio casa, infortuni, salute, viaggi), sia alle polizze vita, entro i limiti di valore previsti.
Non vi sono, invece, limiti di valore quando il ricorso non riguarda una richiesta di pagamento, ma l'accertamento di diritti, obblighi o facoltà derivanti dal contratto di assicurazione.
Particolare rilievo assume l'AAS in materia di sinistri stradali. Il danneggiato può ricorrere all'Arbitro per le controversie rientranti nei limiti di competenza, e, nei casi di risarcimento diretto, il ricorso deve essere proposto nei confronti della propria compagnia assicurativa.
In ogni caso, il ricorso all'Arbitro assicurativo è ammesso solo dopo la presentazione di un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario e il decorso del termine di 45 giorni senza risposta, oppure in presenza di una risposta ritenuta non soddisfacente. Il reclamo costituisce un presupposto necessario di ammissibilità del ricorso.
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